Oggi un nostro Cliente ci ha sottoposto questa domanda sui requisiti degli spogliatoi negli ambienti di lavoro. Vi riproponiamo la nostra risposta come utile vademecum per chi si trova a dover creare o ampliare tali spazi nella propria organizzazione.
Gli spogliatoi nei luoghi di lavoro sono un elemento fondamentale per la sicurezza e il benessere dei lavoratori. La loro presenza è obbligatoria per diverse tipologie di attività lavorative e devono essere conformi a precise normative che ne definiscono le caratteristiche.
In questo articolo, analizziamo in dettaglio i requisiti normativi degli spogliatoi nei luoghi di lavoro, fornendo una guida completa per la loro progettazione e realizzazione.
Il riferimento normativo
La normativa principale che disciplina gli spogliatoi nei luoghi di lavoro è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). In particolare, l’Allegato IV del decreto specifica i requisiti minimi che devono essere rispettati (punto punto 1.12).
Quando sono obbligatori
Gli spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
Qualora non si applichi il punto suddetto, ciascun lavoratore deve poter disporre di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Requisiti dimensionali e di posizione
- Gli spogliatoi devono avere una superficie e altezza minima come regolato a livello comunale e/o regionale
- Devono avere una capacità sufficiente
- Possibilmente vicini ai locali di lavoro
Requisiti igienico-sanitari
Gli spogliatoi devono essere:
- Adeguatamente aerati e illuminati
- Ben difesi dalle intemperie
- Riscaldati durante la stagione fredda
- Provvisti di armadietti individuali per la custodia degli abiti e degli effetti personali
- Realizzati con materiali facilmente igienizzabili
- Muniti di sedili
- Mantenuti in ordine e pulizia
Requisiti di sicurezza
Gli spogliatoi devono essere dotati di porte di emergenza (UNI EN 1125:200):
- con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta
- con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico
Spogliatoi distinti per sesso
In generale, gli spogliatoi devono essere distinti per sesso. Tuttavia, in aziende con meno di 5 dipendenti, è ammesso un unico spogliatoio per entrambi i sessi. In quest’ultimo caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
Casi particolari
Per alcune tipologie di attività in cui i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei requisiti normativi degli spogliatoi può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.
Conclusioni
Gli spogliatoi nei luoghi di lavoro non sono solo un luogo dove cambiarsi gli abiti, ma assumono un ruolo importante per la sicurezza e il benessere dei lavoratori. La loro progettazione e realizzazione devono essere conformi alle normative vigenti per garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro.
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