Normative e riferimenti legislativi.
I maniglioni antipanico non devono essere installati in tutte le attività, ma sono obbligatori nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche. L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato dal D.M. 03/11/2004, che – nell’articolo 1 e nell’articolo 3 – elenca le categorie per cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.
Tutti i dispositivi di apertura, inoltre, devono essere conformi alla normativa antincendio UNI EN 1125, e su di essi dev’essere apposto il marchio CE che ne certifichi la qualità e l’omologazione necessaria per legge.
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Casistiche in funzione del numero di presenti
Fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi è prevista nei seguenti casi:
a) locali non aperti al pubblico:
– con capienza minore di 9 persone, nessun dispositivo di apertura;
– con capienza fra 9 e 25 persone, maniglia o piastra a spinta;
– con capienza superiore a 25 persone, maniglione antipanico;
b) locali aperti al pubblico:
– con capienza fino a 9 persone, maniglia o piastra a spinta;
– con capienza superiore a 10 persone, maniglione antipanico;
c) locali pericolosi per esplosione:
– con numero di addetti inferiore a 5 unità, maniglia o piastra a spinta;
– con numero di addetti da 5 unità, maniglione antipanico.
Riepiloghiamo di seguito con una tabella di sintesi (in verde i casi in cui è previsto il maniglione antipanico):
NB. Nel caso di attività soggette ai controlli dei VVF, se si utilizza il Codice di Prevenzione Incendi, entra in gioco la valutazione dei rischi del professionista antincendio che potrebbe addirittura superare le prescrizioni imposte dal DM 3 novembre 2004.
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Grazie dell’attenzione.
Raffaele