La Direzione Generale per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Nota Prot. N. 5648 del 13/05/2024 ha trasmesso alle parti sociali la “bozza definitiva” del testo dell’accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il testo in materia di formazione costituirà oggetto di Accordo in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome.
Di seguito si riporta una prima analisi delle principali novità nei percorsi formativi, rispetto agli Accordi in materia di formazione attualmente in vigore. Tenendo conto che il testo dell’Accordo è ancora in bozza (ancorché denominata definitiva) e che l’iter legislativo di approvazione non è ancora concluso, non sono comunque escluse ulteriori modifiche.
CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO (NUOVO OBBLIGO)
Durata minima: 16 ore
Disposizioni transitorie: i datori di lavoro dovranno concludere il corso di formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Corso di aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
Riconoscimento formazione pregressa: sono riconosciuti i corsi di formazione per datori di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, solo se i contenuti sono conformi a quanto previsto dal nuovo accordo.
CORSO PER DATORE DI LAVORO CON FUNZIONI DI RSPP
Articolazione del percorso formativo (novità): il percorso si articola in un modulo comune e in ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento. Requisito di accesso (novità): al modulo comune si accede solo dopo aver frequentato la formazione specifica per datori di lavoro.
Modulo comune: Durata minima: 8 ore
Moduli tecnici-integrativi:
1 – Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia: 16 ore
2 – Pesca: 12 ore
3- Costruzioni: 16 ore
4 – Chimico, Petrolchimico: 16 ore
Corsi di aggiornamento (novità): 8 ore ogni 5 anni, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune.
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
Salvo alcune novità non ci sono cambiamenti significativi.
Durata minima (invariata): 4 ore di Formazione Generale e 4, 8 o 12 ore di Formazione Specifica (in
funzione della classe di rischio del settore di appartenenza dell’azienda – basso, medio o alto).
CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI
Requisito di accesso (novità): al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
Durata minima (novità): 12 ore (anziché 8 ore)
Corso di aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni.
L’aggiornamento per il preposto deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, se il precedente corso di formazione/aggiornamento è stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI
Durata minima corso base (novità): 16 ore
Modulo aggiuntivo “Cantieri”, per il datore di lavoro dell’impresa affidataria (ai sensi dell’art 97 comma 3 ter del D.Lgs. 81/08), durata minima: 6 ore
Corso di aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (DPR n. 177/2011) (NOVITA’)
Durata minima: 12 ore
Corso di aggiornamento: 4 ore, relative alla parte pratica, ogni 5 anni.
Modalità di verifica finale: test e prove pratiche
CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE (PATENTINI) DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL D.LGS. 81/2008
Individuazione delle attrezzature di lavoro (novità): le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono individuate e riportate nell’Allegato II del nuovo Accordo, in particolare sono state aggiunte le seguenti:
- carroponti (gru a ponte, gru a cavalletto)
- caricatori per la movimentazione di materiali (macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiali in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa)
- macchine agricole (carri) raccogli frutta.
Durata e contenuti minimi (principali novità):
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: Modulo teorico-tecnico: 8 ore (anziché 7 ore, con stessi contenuti; è stato eliminato il modulo giuridico-normativo di 1 ora) Inseriti i seguenti contenuti: • Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza nel caso di utilizzo per sollevamento persone • Segnaletica gestuale nel caso di utilizzo per sollevamento carichi sospesi • Procedure operative in caso di adozione di attrezzature intercambiabili o Parte pratica per carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone (novità): 6 ore. L’operatore che effettua tale modulo non deve effettuare la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili (PLE) e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l’accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone.
Escavatori, pale scaricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli: o Modulo teorico-tecnico: 4 ore (anziché 3 ore, con stessi contenuti; è stato eliminato il modulo giuridico-normativo di 1 ora). Inserito anche il seguente contenuto: modalità di utilizzo dell’escavatore nella configurazione di apparecchio di sollevamento. o Parti pratiche per escavatori idraulici (6 ore), per terne (6 ore) e per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore): nelle esercitazioni all’uso delle attrezzature in campo è stato inserito anche l’aggancio di attrezzature per il sollevamento di materiali a mezzo di ganci, polipi o pinze.
Carri raccogli frutta (CRF) (novità): o Modulo teorico-tecnico: 4 ore o Parte pratica: 4 ore • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) (novità): o Modulo teorico-tecnico: 4 ore o Parte pratica: 4 ore
Carriponte (novità): o Modulo teorico-tecnico: 4 ore o Parte pratica per carroponte/ gru a cavalletto con comando in cabina: 6 ore o Parte pratica per carroponte/ gru a cavalletto con comando pensile/ radiocomando: 6 ore o Parte pratica per carroponte
VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (NUOVO OBBLIGO)
Il datore di lavoro deve anche verificare l’efficacia della formazione erogata ai lavoratori durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso di formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
- comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.
Le modalità di verifica dell’efficacia dell’attività formativa possono essere:
- Analisi infortunistica aziendale.
- Questionari da somministrare al personale.
- Check list di valutazione.
ENTRATA IN VIGORE
L’Accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo saranno abrogati tutti gli Accordi Stato Regione attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 del 2011, 2012 e 2016.
ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo.
Per maggiori informazioni contattaci, qui ti baciamo il Link al pdf del accordo per la formazione.
Bozza-definitiva-Accordo-formazione240604182540-42267.pdf
Grazie dell’attenzione,
se hai bisogno di chiarimenti o supporto in merito all’organizzazione dei corsi e addestramenti presso la tua azienda o ente di formazione puoi contattarci di seguito.