In questo articolo trattiamo l’obbligo di Informazione sulla Sicurezza del Lavoro previsto dall’ articolo 36 del Decreto 81/2008.
Tale necessità non è da trascurare sia per l’utilità preventiva ai fini della tutela dei propri Collaboratori che per evitare sanzioni e contenziosi di tipo penale in caso di ispezione o incidenti.
In calce a questo articolo trovi un modulo ad hoc che puoi utilizzare per metterti in regola.
In cosa consiste l’obbligo di informazione
L’effettuazione dell’informazione sulla salute e sicurezza ai lavoratori serve a fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento in sicurezza delle proprie attività e circa la gestione della sicurezza all’interno dell’azienda.
La normativa sulla Sicurezza attuale prevede che il datore di lavoro o suo delegato provveda affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui seguenti punti:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure di emergenza che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi degli addetti all’emergenza dei lavoratori incaricati di applicare le misure primo soccorso e antincendio ma non solo;
- sui nominativi delle figure della Sicurezza tra cui: il responsabile (RSPP) e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP), e del medico competente.
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure di protezione e prevenzione adottate.
Chi sono i destinatari dell’informazione sulla Sicurezza
Il datore di lavoro fornisce le informazioni suddette ai lavoratori dell’azienda, ma cosa si intende per lavoratore secondo il Decreto 81/2008?
Per lavoratore si intende ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un -datore di lavoro- pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi’ definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Tale obbligo riguarda anche i lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.
Caratteristiche che deve avere l’informazione per essere idonea
Ogni azienda che si rispetti provvede a informare i propri collaboratori preventivamente all’affidamento di compiti e mansioni e a darne idonea evidenza scritta mediante verbale firmato dalle persone coinvolte. E’ poi necessario archiviare il verbale firmato in un luogo adatto per un rapido reperimento qualora necessario. Per conoscere le tempistiche di conservazione dei verbali c’è questo articolo.
Il contenuto dell’ informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Sanzioni applicabili per mancata informazione
In relazione alle sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente la sanzione consiste nell’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Come adeguarsi, un modulo scaricabile gratuitamente
Per le aziende interessate a mettere in regola abbiamo reso disponibile un modulo ad hoc che si può impiegare quale idoneo template per effettuare questo adempimento e darne traccia scritta.
Trovate il modulo in calce al presente articolo, cosa aspettate? Scaricatelo e toglietevi il pensiero una volta per tutte!