Uno o più appaltatori in azienda possono costituire occasione di interferenza tra i lavoratori presenti nel luoghi di lavoro e produrre così situazioni di rischio, incidenti o peggio infortuni sul lavoro.
In questo articolo facciamo chiarezza sui punti fondamentali da conoscere in relazione alla sicurezza nelle attività di appalto:
- Cos’è il DUVRI?
- Chi redige il DUVRI?
- DUVRI: quando serve?
- DUVRI: quando non serve?
- Cosa sono gli uomini giorno?
- Quali sono i contenuti essenziali del DUVRI?
- Chi firma il DUVRI?
1.Cos’è il DUVRI?
Il DUVRI è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Il D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”) indica tale documento come “Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
2.Chi redige il DUVRI?
Il DUVRI è un documento che deve essere redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08, dal Datore di Lavoro Committente. Benché nonespressamente indicato nel D. Lgs. 81/08, trattandosi di un documento di valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro si farà assistere nella stesura dal RSPP e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
3.DUVRI: quando serve?
Il DUVRI deve essere redatto in caso di appalti svolti:
- all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva
- nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Il DUVRI pertanto viene redatto dal Committente, qualora l’appalto commissionato sia svolto in luoghi sotto la “giuridica” disponibilità dello stesso Committente.
In particolare, IL DUVRI È UN DOCUMENTO SULLA SICUREZZA CHE HA LE SEGUENTI FINALITÀ:
- promuovere la cooperazione sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- favorire il coordinamento sugli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi e committente presenti nell’area.
Ricordiamo che il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto/contratto d’opera e la sua eventuale assenza determina l’invalidità dell’atto contrattuale.
4.DUVRI: quando non serve?
Non è obbligatorio redigere il DUVRI:
- in caso di appalti di servizi di natura intellettuale;
- in riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature;
- o ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.
5.Cosa sono gli uomini giorno?
Nel contesto di applicazione dell’obbligo di stesura del DUVRI, con il termine uomini giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Pertanto quando le attività svolte in appalto, nell’arco di un anno, avranno un’entità al massimo di cinque uomini giorno, non sarà necessario redigere il DUVRI.
Un esempio: un lavoro dura 3 giorni (8 ore) e viene svolto da due lavoratori, gli uomini giorno saranno pertanto così determinati: 3 giorni x 2 lavoratori = 6 uomini giorno.
6.Quali sono i contenuti essenziali del DUVRI?
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce indicazioni su come deve essere redatto il DUVRI, né un “DUVRI modello”, né un esempio di DUVRI. La forma con cui redigere il DUVRI è quindi libera, demandata totalmente al datore di lavoro committente.
Possiamo però dare alcune indicazioni sui contenuti fondamentali di tale documento per la sicurezza nei lavori in appalto. Vediamoli di seguito:
- individuare chiaramente le varie fasi lavorative e le imprese che, rispettivamente, le svolgono, prevedendo le tempistiche (attraverso, ad esempio, un crono-programma);
- individuare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro: tali rischi spesso non sono noti alle imprese in appalto e possono determinare infortuni sul lavoro;
- individuare e valutare i rischi prodotti dalle attività lavorative svolte da ogni appaltatore;
- riportare le misure di sicurezza da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenti, prevedendo separazioni temporali o spaziali delle attività, nonché misure di prevenzione e protezione, tipo collettivo o individuale (DPI) per la Sicurezza
- contenga al suo interno i costi per la sicurezza, essendo questi ultimi determinabili a seguito dell’identificazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminare le interferenze.
7.Chi firma il DUVRI?
La normativa vigente non richiede che il DUVRI sia obbligatoriamente firmato, né, a differenza di quanto previsto per il DVR, da indicazione in merito alla necessità che il documento abbia data certa.
Benché non obbligatoria, l’apposizione della firma sul DUVRI da parte del Datore di Lavoro Committente e di ogni datore di lavoro/lavoratore autonomo che parteciperà all’esecuzione dell’opera o servizio appaltato può essere un mezzo per “testimoniare” che il DUVRI è stato condiviso e recepito da tutti gli attori convolti nell’appalto.
È altresì evidente che le informazioni contenute nel DUVRI dovranno essere trasferite a tutti i lavoratori operanti nell’appalto e ciò spetta al datore di lavoro dell’impresa appaltatrice.