Violazioni più frequenti sulla Sicurezza Macchine

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Conoscere le Violazioni più frequenti sulla Sicurezza Macchine non può che portare benefici in termini di prevenzione e sicurezza alle Pmi che vorranno approfondire e mettersi in gioco.

A seguito di eventi infortunistici o per verifiche di attività in essere, qualora sia riscontrata la presenza di macchine non conformi e che presentano evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori, il personale di vigilanza contesta con verbale d’ispezione e contravvenzione il mancato rispetto della legge e prescrive che le attrezzature di lavoro vengano adeguate in un tempo prefissato adottando per le sanzioni la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94.

Ecco alcune fra le situazioni più ricorrenti:

70 comma 2 e Allegato V parte prima Punto 6.1 D.Lgs. 81/2008

“la coclea per il trasferimento della materia prima in lavorazione era sprovvista di qualsiasi protezione ed era pertanto raggiungibile anche in movimento dall’operatore. Nell’immediatezza del sopralluogo è stato riposizionata una griglia preesistente che però non risponde ai requisiti di norma in quanto facilmente amovibile”.

71 comma 1 D.Lgs. 81/2008

“Le attrezzature di lavoro e macchine messe a disposizione dei lavoratori ………non erano idonee ai fini della salute e sicurezza poiché permettono di avvicinarsi alla zona pericolosa quando è in corso la lavorazione:

  • la macchina ……. presenta il dispositivo di interblocco del riparo, del tipo ad azione negativa, artificiosamente manomesso
  • la macchina ……. era sprovvista di interblocco che impedisse l’apertura del riparo
  • la macchina ……. Presenta un riparo danneggiato che non protegge efficacemente l’operatore”.

“il datore di lavoro non ha messo a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza; infatti la macchina…………… presente nel reparto …………. (ancora da mettere in esercizio in quanto in fase di assemblaggio) era disponibile ai lavoratori e poteva essere accesa ed utilizzata dai lavoratori presenti, nonostante non fosse ancora terminata la sua installazione, ovvero la pressa fosse priva di adeguate sistemi di protezione di sicurezza (poteva funzionare, semplicemente inserendo la presa alla rete elettrica)”

71 comma 4 lett a – D.Lgs. 81/2008

“Nei reparti di produzione ……… alcune macchine ……………. funzionano anche se lo schermo, normalmente dotato di interblocco, a protezione della zona di lavoro è sollevato. Questo poichè la funzione di interblocco presente fra protezione sollevabile e parte fissa della macchina è stata bypassata unendo artificiosamente le due parti. Pertanto le suddette attrezzature di lavoro non sono utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso”.

71 commi 1 e 4 – D.Lgs. 81/2008

“Il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi ed inoltre non ha provveduto affinché alcune delle macchine presenti fossero utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso ed oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare: …………………………”.

 71 comma 4 – D.Lgs. 81/2008

“il datore di lavoro non ha provveduto affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di un idonea verifica e manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei loro requisiti di sicurezza. In particolare non ha verificato o fatto verificare che sulla macchina   ……………….., il dispositivo di sicurezza costituito da ………………… e interruttori di posizione, fosse inadeguato, in quanto mancante dei  grani di  fissaggio cosicché risultava semplice eludere il dispositivo di sicurezza suddetto”.

73 c.d. art. 36 e 37 – D.Lgs. 81/2008

“il datore di lavoro non ha provveduto affinché i lavoratori incaricati dell’uso della macchina ………..  fossero inviati a formazione specifica anche al fine di acquisire competenze relativamente alle condizioni di impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anormali prevedibili quali il bloccaggio per contatto accidentale con i dispositivi di sicurezza, alle possibili semplici verifiche che i lavoratori possono fare ad esempio ad inizio turno per accertare la sussistenza dei principali requisiti di sicurezza e garantire una maggior sicurezza per se stessi e per le altre persone”.

17 comma 1 lett a) combinato con art. 28 comma 2 – D. Lgs 81/2008

“il datore di lavoro non ha provveduto nell’ambito della valutazione del rischio infortunistico di utilizzo delle attrezzature di lavoro a valutare i rischi connessi all’uso specifico della macchina ……………….successivamente modificata per aumentarne il volume di carico, in modo da:

  • verificarne l’uso corretto;
  • evidenziare le problematiche relative al carico e scarico
  • procedere a possibili miglioramenti per evitare l’elusione dei dispositivi di sicurezza,
  • redigere istruzioni operative di sicurezza e procedure per la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza”.

28 comma 2 lett. a primo periodo D.Lgs. 81/2008

“La ditta ha presentato un documento di valutazione dei rischi generale  ed alcuni documenti di valutazione di rischi specifici: ….  Non è presente una descrizione delle attività svolte con macchine e impianti, non sono stati analizzati macchina per macchina tutti i rischi specifici e non sono state indicate le misure specifiche necessarie per garantire la sicurezza degli operatori”.

 

Se vuoi approfondire l’argomento scrivici oppure richiedi uno tra i nostri servizi collegati al tema:

Diagnosi anti-sanzione

Valutazione dei rischi

 

Fonte: Piano Mirato di Prevenzione “Utilizzo in sicurezza delle macchine” dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza.

Chi ha scritto questo articolo​
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Raffaele De Simone

Una laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro e più di 15 anni di esperienza nel settore. Competenze di Professional Organizer per essere ancora più performante e offrire ai clienti quel qualcosa che è in grado di fare la differenza.
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Raffaele De Simone

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